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TERZO SETTORE - ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI - ALTRI ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE - APPROFONDIMENTI





ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI

1. 10 SETTEMBRE 2018 - CODICE DEL TERZO SETTORE - Pubblicato il decreto integrativo e correttivo al D.Lgs. n. 117 del 2017

Tra le novità introdotte dal decreto, vi è, infine, quella che proroga i termini per gli adeguamenti statutari.
In base al nuovo provvedimento - come già accaduto per il correttivo sull’impresa sociale - anche per ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sono allungati i termini per gli adeguamenti statutari di ulteriori sei mesi. Gli Enti del Terzo settore, infatti, potranno ora effettuare le modifiche necessarie all’adeguamento al nuovo quadro normativo in 24 mesi e non più 18 mesi. Ciò vuol dire che gli Enti del Terzo settore avranno tempo per conformarsi alle novità del correttivo fino al 3 agosto 2019 e non più entro il 3 febbraio 2019.
Resta ferma la possibilità di deliberare le modifiche con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria ed, inoltre, è confermata la linea dello schema di decreto, secondo cui il meccanismo di approvazione semplificata vale solo per le modifiche volte ad uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili o per quelle volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni derogabili (art. 32).
Il testo del nuovo decreto integrativo e correttivo viene riportato nei Riferimenti normativi.


2. DICEMBRE 2018 - CODICE DEL TERZO SETTORE - Adeguamenti statutari - Circolare del Ministero del lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanat la circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina degli adeguamenti statutari, contenuta nell’articolo 101, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), che ha visto tre importanti modifiche riguardanti:
- l’ambito soggettivo di applicazione della norma,
- il profilo temporale e, infine,
- i limiti del ricorso alla facoltà modificativa semplificata.

Per quanto concerne il primo aspetto, la disposizione in esame si applica nei confronti di tre categorie di enti: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed Onlus, iscritte nei relativi registri attualmente previsti dalle normative di settore.
È stato così espunto dal testo il riferimento alle imprese sociali, per evidenti ragioni di coordinamento normativo, trovando esse la corrispondente regolazione degli adeguamenti statutari nella disciplina particolare propria delle imprese sociali.
La seconda novità, di natura temporale, comporta l'innalzamento da 18 a 24 mesi del termine entro il quale è possibile apportare le modifiche statutarie avvalendosi, nei casi consentiti, dei quorum propri dell’assemblea ordinaria.
Per le fondazioni prive di organo assembleare la competenza a deliberare gli adeguamenti statutari resta in capo all'organo amministrativo, senza alcuna deroga in materia di quorum.
Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (e alla conseguente possibilità di applicare l'art. 22 del codice del Terzo settore) le modifiche statutarie continueranno, per gli enti con personalità giuridica, a richiedere l'approvazione dell'autorità statale o regionale in conformità al dettato dell'articolo 2, comma 1 del D.P.R. n. 361/2000.
La terza innovazione, di natura sostanziale, opera una delimitazione di tale facoltà modificativa, stabilendo che le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria siano attivabili limitatamente ad un duplice ordine di modifiche statutarie: da un lato, per gli adeguamenti alle disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile; dall’altro, per l’introduzione di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, qualora queste ultime risultino, ai sensi di legge, derogabili mediante specifica clausola statutaria.
Attraverso tale integrazione normativa (che riprende l’analoga formulazione contenuta nell’articolo 223-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile), il legislatore, ferma la necessità dell'atto pubblico per le modifiche degli statuti degli enti in possesso di personalità giuridica, ha inteso evitare che, con delibera dell’assemblea ordinaria (quindi con le relative maggioranze) vengano approvate, con ridotte garanzie nei confronti di eventuali minoranze dissenzienti, modifiche statutarie che la nuova normativa in realtà non impone né richiede.
Sulla base della nuova formulazione dell’articolo 101 comma 2, quindi, è possibile configurare tre diverse tipologie di norme del codice del Terzo settore, suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:
a) norme inderogabili;
b) norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (tali norme sono di regola individuabili per la formula "se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente");
c) norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula "l'atto costitutivo o lo statuto possono..." oppure per la formula "se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono... ".

Con la presente circolare il Ministero, attraverso la riconduzione delle diverse disposizioni del codice del Terzo settore ad una delle tre categorie sopra individuate, ha inteso fornire gli opportuni chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell’autonomia statutaria degli enti sopra menzionati. Il canone interpretativo sviluppato nella presente deve essere letto in continuità ed in stretta correlazione con le prime indicazioni sulle questioni di diritto transitorio fornite da questa Amministrazione con la nota direttoriale n. 12604 del 29.12.2017, dedicata alle ODV e alle APS, nonché con l’orientamento espresso dall’Agenzia delle entrate, con riguardo alle ONLUS.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


3. MAGGIO 2019 - CODICE DEL TERZO SETTORE - Adeguamenti statutari - Nuova chiarimenti dal Ministero del lavoro

E’ stata emanata la Circolare ministeriale n. 13 del 31 maggio 2019, sugli "Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore. Ulteriori chiarimenti", a firma del Direttore Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito alla previsione di cui all'art. 101, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
La circolare fa seguito alla circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. 3 agosto 2018, n.105 al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il codice del Terzo settore.
Le questioni trattate dalla nuova circolare riguardano da un lato, le conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi per gli adeguamenti statutari e, dall'altro, la tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti dotati di personalità giuridica.

A) Decorrenza del termine per gli adeguamenti statutari. Effetti

La previsione recata dal citato articolo 101, comma 2, per altro verso attribuisce ad ODV, APS ed ONLUS iscritte ai registri la facoltà di utilizzare entro la medesima data del 3 agosto 2019, per gli adeguamenti statutari, limitatamente alle nuove disposizioni inderogabili o per introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria (per l'individuazione delle varie ipotesi si rinvia alla circolare n. 20/2018, pubblicata sul sito ministeriale), il regime cd. "alleggerito", ovvero quello delle modalità e delle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
Gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore( preesistenti al d.lgs. n.117/2017) ma non ancora iscritti ai relativi registri, qualora intendano apportare modifiche per allineare gli statuti al Codicedel Terzo settore dovranno farlo con gli strumenti previsti dallo statuto medesimo (normalmente sulla base di regole e maggioranze rinforzate, abitualmente impiegate in tali casi) senza beneficiare del regime alleggerito previsto solo per gli enti già provvisti della qualifica derivante dall'iscrizione.
Sul punto è stato richiesto se il mancato adeguamento statutario entro il termine indicato dalla disposizione sopra citata possa far venir meno l'iscrizione ai suddetti registri e, conseguentemente, la possibilità di beneficiare degli effetti che ne derivano.
In proposito, il Ministero ritiene di poter esaminare la questione prospettata, in primis, con riferimento alle ODV e alle APS iscritte nei rispettivi registri del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale e ritiene che la risposta alquesito debba essere fornita attraverso la correlazione dell'articolo 101, comma 2 del Codice con la disciplina dell'istituto della trasmigrazione contemplato nell'articolo 54.
Quest'ultimo, infatti, muovendo dall'identità di qualificazione degli enti iscritti nei registri previsti dall'articolo 6 della legge n.266/1991 e dall'articolo 7 della legge n.383/2000, introduce un meccanismo di comunicazione al RUNTS (da disciplinare nelle modalità attuative con successivo decreto ministeriale) dei dati relativi agli enti iscritti nei predetti registri.
A seguito della trasmissione dei dati, spetterà all'ufficio del RUNTS territorialmente competente, entro 180 giorni (art. 54 comma 2), esercitare le attività di controllo dirette a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nel RUNTS, da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, primariamente sull'atto costitutivo e sullo statuto; nell'ambito del procedimento di controllo, il medesimo ufficio potrà richiedere eventuali ulteriori informazioni o i documenti mancanti, anche ai fini del completamento degli elementi che devono essere presenti nel RUNTS, secondo quanto disposto dall'articolo 48. In pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei previgenti registri della promozione sociale e del volontariato sopra menzionati continuano ad essere considerati APS ed ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro il termine perentorio di 60 giorni (art. 54 comma 3) determinerà la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS.
La trasmigrazione si configura come unpassaggio di dati traidiversi sistemi di registrazione, successivamente alquale l'ente già iscritto ai previgenti registri continua a rimanere in possesso della qualifica di ODV o di APS, acquisita per effetto dell'iscrizione negli stessi. Entro il termine di 180 giorni, vale a dire alla conclusione del procedimento di controllo, il competente ufficio adotterà il provvedimento di iscrizione al RUNTS, ovvero, nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 54, un provvedimento di diniego di iscrizione al RUNTS medesimo: in quest’ultimo caso, trattandosi di un provvedimento incidente negativamente sulla sfera giuridica del destinatario, esso dovrà essere adottato nel rispetto dei principi e delle modalità di partecipazione procedimentale previsti dalla legge n.241/1990.
Una lettura sistematica delle norme sopra richiamate induce quindi a ritenere - scrive il Ministero - che la naturale sede di esercizio della funzione di accertamento circa la effettiva conformità degli statuti alle disposizioni del Codice non possa essere che il procedimento, successivo alla trasmigrazione di cui al richiamato articolo 54, comma 2, finalizzato al perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, incardinato presso il competente omonimo ufficio istituito presso ciascuna regione/provincia autonoma.

B) Le modalità e le tempistiche di adempimento da parte degli enti dotati di personalità giuridica di diritto privato

Il collegamento sopra sviluppato, rispettivamente, tra adeguamenti statutari e rasmigrazione delle ODV e delle APS da un lato, e attuale vigenza della normativa ONLUS dall’altro, consente di declinare nella cornice normativa del codice l’oggetto della potestà approvativa (da parte delle PP.AA. competenti) delle modifiche statutarie degli ETS dotati di personalità giuridica.
Per questi ultimi, è stato richiesto se la scadenza del citato termine di 24 mesi di cui all’articolo 101, comma 2 del codice si riferisca alla data entro la quale l’organo statutariamente competente di ciascun ente adotti la delibera di modifica dello statuto, oppure a quella entro cui deve intervenire il provvedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’Amministrazione pubblica preposta (la Prefettura territorialmente competente o, a seconda dei casi, la Regione o Provincia autonoma interessata), ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.
Secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1 del D.P.R. sopra menzionato, le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con lemodalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica dall'articolo 1del medesimo decreto, salvo i casi di riconoscimento della personalitàgiuridica per atto legislativo, ovvero con provvedimento del Prefetto da emanarsi entro 120 giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori 60 qualora l’Amministrazione procedente ravvisi necessità istruttorie o motivi ostativi.
Nei casi in cui il provvedimento di approvazione è di competenza delle Regioni o Province autonome, le stesse hanno provveduto a disciplinare i propri termini procedimentali ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Sotto il profilo temporale, il Ministero ritiene che tra le due possibili interpretazioni della norma proposte dai richiedenti, quella corretta sia indubbiamente la prima, secondo cui la scadenza individuata dalla legge non può riferirsi che alla data entro la quale l’organo statutario dell’ETS deliberala modifica statutaria,adeguando lostatuto alle previsioni codicistiche.
Il testo della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.


4. GIUGNO 2019 - TERZO SETTORE e IMPRESE SOCIALI - Adeguamenti statutari - Proroga al 30 giugno 2020 - I soggetti interessati

Proroga dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020 del termine entro cui le bande musicali, le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale potranno adeguare i loro statuti al Codice del Terzo settore con maggioranze semplificate, ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Stessa proroga prevista anche per le imprese sociali, per conformare, con forme e modalità agevolate, gli statuti alla nuova normativa dettata dal D.Lgs. 112/2017.
Sono queste le due principali novità in tema di adeguamenti statutari alla riforma del terzo settore, introdotte dal comma 4-bis dell’art. 43 della L. n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (c.d. “Decreto Crescita”), in deroga, rispettivamente, a quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e a quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.

Per comprendere l’esatta portata e quali sono i soggetti interessati a questa nuova proroga è necessario riconsiderare le due norme di cui viene prevista la deroga. Si tratta:
a) dell’articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS - entrato in vigore il 3 agosto 2017) e
b) dell’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017 recante la riforma delle imprese sociali (entrato in vigore il 20 luglio 2017).

Nell’ambito della norma di cui alla lett. a), vi rientrano: le ONLUS, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di promozione sociale, iscritte nei rispettivi registri prima del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017), che intendono usufruire delle previste modalità “semplificate” (ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria) per adeguare i propri statuti “alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”.
Termine che inizialmente era stato fissato al 3 agosto 2019.
Ricordiamo, a tale proposito, che gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017, come evidenziato dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 20/2018, erano e sono tenuti a conformarsi alla nuova disciplina dal momento della loro costituzione, almeno in quella parte immediatamente applicabile. Nel caso in cui un ente, costituitosi dopo il 3 agosto 2017, rilevi l’esistenza di difformità rispetto alle norme del CTS dovrà provvedere a correggere le incongruenze e ad integrare eventuali lacune.
Da tener presente, inoltre, che con la nuova norma dettata dal citato comma 4-bis dell’art. 43 della L. n. 58/2019 è stata introdotta, tra i soggetti interessati, un nuovo ente non contemplato dall’articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore, quello delle bande musicali. Anche per questa categoria di enti sarà possibile, fino al 30 giugno 2020, adeguare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (in luogo di quelle previste per le deliberazione dell’assemblea straordinaria),

Nell’ambito della norma di cui alla lett. b), vi rientrano: le imprese sociali, già costituite alla data del 20 luglio 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017), che - ugualmente - intendono usufruire delle previste modalità “semplificate” (ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria) per adeguare i propri statuti “alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria”.
Termine che inizialmente era stato fissato inizialmente al 20 luglio 2018, poi prorogato al 20 gennaio 2019 dall’art. 6 del D.Lgs. n. 95/2018.

Mentre per i soggetti indicati alla lettera a) si tratta di una vera e propria proroga (dal 3 agosto al 20 giugno 2020), nel caso delle imprese sociali si tratta di una vera e propria riapertura dei termini.
Tuttavia, come precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare n. 3711/C del 2 gennaio 2019, anche se gli adeguamenti statutari possono realizzarsi (fino al 30 giugno 2020) con modalità “semplificate”, per l’approvazione delle modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alla nuova disciplina è comunque obbligatorio l’intervento del notaio.
Vogliamo infine ricordare che, come espressamente indicato nella citata circolare n. 3711/C/2019, non sussiste invece nessun obbligo di adeguamento statutario in capo alle cooperative sociali e ai loro consorzi, i quali, ai sensi del comma 4, dell’art. 1, del D.Lgs. n. 112/2017 “acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”.

Oltre alle due citate norme di cui alle lettere a) e b), sono prendere in considerazione anche i chiarimenti in materia che sono giunti successivamente dal Ministero del Lavoro con le due circolari n. 20/2018 e n. 13/2019.
Secondo quanto indicato nella circolare n. 13/2019, la potestà modificativa dello statuto secondo il regime “alleggerito” è destinata ad estinguersi solo allo spirare del termine legislativamente fissato (ora stabilito al 30 giugno 2020).
Ne consegue che, come specificato nella circolare, un eventuale adeguamento statutario già intervenuto, non preclude la possibilità di apportare, entro il 30 giugno 2020, ulteriori modifiche allo statuto secondo il regime” alleggerito”, purché nel rispetto dei limiti indicati dalla norma.

Se l’adeguamento concerne invece modifiche statuarie di natura facoltativa sarà sempre necessaria (sia prima che dopo il 30 giugno 2020) una delibera in assemblea straordinaria (con le relative maggioranze). In questo caso, infatti, le modifiche statutarie non sono né obbligatorie per conformarsi a norme di legge inderogabili, né necessarie per derogare a norme di legge derogabili, ma sono frutto di una libera scelta dell’ente che decide di avvalersi di facoltà o opzioni riservategli dal legislatore della riforma.

Riprendendo quanto specificato dal Ministero nell’ambito della circolare n. 20/2018, per gli enti in possesso di personalità giuridica, le modifiche statutarie devono avere la forma dell’atto pubblico notarile ed essere approvate dall’autorità pubblica e, come precisato nella circolare n. 13 del 31 maggio 2019, la scadenza del 30 giugno 2020 deve essere riferita alla data entro la quale l’organo statutariamente competente deve adottare la delibera di modifica dello statuto e non a quella entro cui deve intervenire il provvedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’amministrazione pubblica preposta ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 (la Prefettura territorialmente competente o, a seconda dei casi, la Regione o Provincia autonoma interessata).

Il “regime alleggerito” è previsto solo per le Organizzazioni di volontariato (ODV), le Associazioni di promozione sociale (APS) e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) già provvisti della qualifica derivante dall'iscrizione ai relativi registri.
Come puntualizzato infatti dalla circolare n. 13/2019, gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore preesistenti al D.Lgs. n. 117/2017 ma non ancora iscritti ai relativi registri, qualora intendano apportare modifiche per allineare gli statuti al Codice del Terzo settore dovranno farlo con gli strumenti previsti dallo statuto medesimo (normalmente sulla base di regole e maggioranze dell’assemblea straordinaria, abitualmente impiegate in tali casi) senza beneficiare dei quorum propri dell’assemblea ordinaria.
Dunque, sembrerebbe di capire che la nuova scadenza fissata al 30 giugno 2020 riguarda solo le modifiche che possono essere deliberate con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria.

. Se vuoi approfondire i contenuti e scaricare il testo della L. n. 58/2019, di conversione del D.L. n. 34/2019 l’argomento e scaricare tutta la normativa di riferimento, clicca QUI.


5. 4 DICEMBRE 2020 - Adeguamenti statutari - Proroga del termine al 31 marzo 2021

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 dicembre 2020, la Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 125/2020 recante «misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020».
L’articolo 1, ai commi 4-novies e 4-decies, introdotti al Senato, differiscono al 31 marzo 2021 il termine per Enti del Terzo settore di adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore, con facoltà di modifica statutaria mediante procedimento semplificato.
Analoga specifica previsione è dettata per le imprese sociali.
Si tratta della quarta proroga.
Con l'aggiuntivo comma 4-novies si incide sull'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, mentre con l’aggiuntivo comma 4-decies si incide sull’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
In breve, qui si tratta del termine di adeguamento dei propri statuti alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (ASP).
Il termine era in precedenza fissato al 31 ottobre 2020. Per cui, chi - dal 1° novembre 2020 al 3 dicembre 2020 - avesse provveduto ad adeguare il proprio statuto è dovuto in ogni caso ricorrere all’assemblea straordinaria.


6. 22 MARZO 2021 - Adeguamenti statutari - Proroga del termine al 31 maggio 2021

Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) avranno tempo fino al 31 maggio 2021 per modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni dettate dal Codice del Terzo.
Lo prevede l’articolo 14 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che ha modificato il comma 2 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017, prolungando di ulteriori due mesi il termine per l’adeguamento degli statuti, in precedenza fissato al 31 marzo 2021.
Da tener presente che questa volta la proroga del termine riguarderà solo le ONLUS, le Organizzazioni di volontariato (OdV), le Associazioni di promozione sociale (APS) e le Associazioni e società sportive dilettantistiche, e non anche delle imprese sociali (il cui termine scade pertanto il 31 marzo 2021).
Disposto anche un incrementato il Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo settore di 100 milioni di euro per l’anno 2021.


7. MAGGIO 2022 - Adeguamenti statutari - Proroga del termine al 31 maggio 2022 - Escluse le imprese sociali

Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) - iscritte nei rispettivi registri e costituite prima del 3 agosto 2017 - avranno tempo fino al 31 maggio 2022 per modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni dettate dal Codice del Terzo Settore.
Lo prevede l’articolo 66, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), che ha, per l’ennesima volta (la quinta), modificato il comma 2 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017, prolungando addirittura di un anno il termine per l’adeguamento degli statuti, in precedenza fissato al 31 maggio 2021.
Da tener presente che questa volta la proroga del termine riguarderà solo le ONLUS, le Organizzazioni di volontariato (OdV), le Associazioni di promozione sociale (APS) e le Associazioni e società sportive dilettantistiche, e non anche delle imprese sociali (il cui termine è pertanto scaduto il 31 marzo 2021).
Questa ennesima proroga non dovrebbe in alcun caso incidere sulle tempistiche legate all’operatività del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). Con essa infatti viene semplicemente concesso più tempo alle organizzazioni di Terzo Settore di adeguare i propri statuti con le maggioranze ordinarie e questo potrà avvenire anche in concomitanza dell’operatività del RUNTS.


8. AGOSTO 2022 - Adeguamenti statutari - Proroga del termine al 31 dicembre 2022 - Escluse le imprese sociali

La settima proroga è previsa dall’articolo 26-bis della L. n. 122 del 4 agosto 2022, di conversione del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), il quale intervenendo, anche in questo caso, solo sul comma 2 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 (e non anche sull’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017), ha disposto la proroga del termine al 31 dicembre 2022.


9. FEBBRAIO 2023 - Adeguamenti statutari - Proroga del termine al 31 dicembre 2023 - Escluse le imprese sociali

L'ottava proroga è disposta dall’articolo 9, comma 3-bis della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), il quale intervenendo, anche in questo caso, solo sul comma 2 dell’art. 101 del D.Lgs. n. 117/2017 (e non anche sull’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017), ha disposto la proroga del termine al 31 dicembre 2023.


Per un approfondimento sull'argomento degli adeguamenti statutari, rimandiamo al Capitolo 10 della nostra Newsletter n. 28 del 5 novembre 2020 (AGGIORNATA AL 1° Marzo 2023), interamente dedicata all' AVVIO DEL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS).

. Per scaricare il testo della Newsletter n. 28/2020, clicca QUI.

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ALTRI ARGOMENTI DI CARATTERE PARTICOLARE

1. IL COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DELLE ONLUS

Nell’ordinamento italiano l’espressione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, meglio nota con l’acronimo ONLUS, indica una categoria tributaria alla quale appartengono determinati enti di carattere privato, anche privi personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi rispondono ai requisiti elencati nell’art. 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
L’appartenenza a tale categoria attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.
I soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS sono:
- le associazioni riconosciute e non riconosciute;
- i comitati;
- le fondazioni;
- le società cooperative;
- gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica
.

Tutti noi avremo sicuramente notato, soprattutto nei periodi invernali, dei banchetti posti nelle vicinanze delle chiese o in piazze affollate, gestiti da volontari con divisa o cartellini identificativi ben in vista, intenti alla vendita di arance, mele o altri prodotti alimentari.
Li potremmo aver notati anche durante le fiere patronali, mescolati in mezzo agli altri ambulanti, vendere prodotti, alimentari e non, con lo scopo di finanziare le loro attività.
Sicuramente ci saremo chiesti come mai, gente completamente priva di esperienza nel settore alimentare, potesse vendere o somministrare alimenti senza aver mai frequentato i corsi abilitanti per il commercio alimentare, obbligatori per i commercianti del settore.
L’articolo 30, comma 5, del del Decreto-Legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge numero 2 del 2009, stabilisce che le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato previsti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, acquistano, in virtù del comma 8, dell’articolo 10, del D.Lgs. n. 460/1997, la qualifica di Onlus a condizione che svolgano esclusivamente le attività commerciali marginali indicate nel decreto 25 maggio 1995.
Le attività commerciali marginali consentite, sono le seguenti:
a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre ché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell’ambito applicativo dell’art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Il secondo comma del Decreto del 25 Maggio 1995, precisa che le attività sopra elencate debbono essere svolte:
a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell’organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all’art. 6 della legge n. 266 del 1991;
b) senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.

Come affermato all’inizio, la normativa fiscale degli enti non commerciali prevede alcune agevolazioni in relazione alle attività occasionali sopra descritte.
L’articolo 143 del TUIR, comma 3, lettera a), dispone infatti la non imponibilità dei fondi pervenuti a seguito di “raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o compagne di sensibilizzazione”.
Relativamente all’attività occasionale di somministrazione di alimenti, una volta accertata l’occasionalità dell’attività di somministrazione effettuata dall’associazione e la sussistenza del carattere celebrativo della festa, questa può godere dell’agevolazione prevista dalla norma di cui sopra, assimilando l’attività di somministrazione a quella di offerta di beni di modico valore di cui al testo normativo precedentemente descritto.
In pratica il legislatore ha così voluto agevolare l’attività di raccolta fondi delle ONLUS anche mediante lo svolgimento di attività di ristoro, in considerazione del fatto che, generalmente, durante le manifestazioni pubbliche o raduni, l’afflusso della popolazione è notevole.
E’ tuttavia da evidenziare che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere comunque esercitata in maniera del tutto occasionale (diversi esperti sostengono addirittura che possa essere esercitata al massimo due volte l’anno) e, nota importante, in occasione di eventi particolari.
Nell’ipotesi in cui non sia soddisfatto il carattere celebrativo dell’evento, ma sussista unicamente l’occasionalità della prestazione, dal punto di vista fiscale, pur rimanendo al di fuori della sfera di applicazione dell’IVA in quanto attività commerciale non abituale, i proventi che ne derivano configurerebbero per l’organizzazione “redditi diversi”.
E’ bene precisare che se dovesse venire a mancare anche “l’occasionalità”, l’attività di somministrazione di cibi e bevande si configurerebbe a tutti gli effetti come attività commerciale soggetta all’obbligo del possesso della partita Iva, alla fatturazione delle vendite, etc.
Relativamente alla vendita/somministrazione di prodotti alimentari, è importante evidenziare che, nonostante le agevolazioni appena descritte, per le associazioni ONLUS valgono le stesse regole in vigore per una qualsiasi attività ambulante del settore alimentare, nessuna esclusa.
Pertanto, se una qualsiasi associazione dovesse ad esempio porre in vendita/somministrare bevande e alimenti sfusi, come tranci di torta, biscotti, etc, dovrà presentare al Comune la D.I.A. (ora SCIA) per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande; inoltre dovrà rispettare quanto previsto dalla propria normativa regionale di recepimento del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Alla pari degli altri ambulanti del settore alimentare, dovrà inoltre garantire il rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002, avente come oggetto: “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”; in particolare dovrà proteggere gli alimenti dalla contaminazione tramite appositi schermi, gli addetti alla vendita dovranno indossare un camice di colore chiaro con adeguato copricapo, il banco di vendita dovrà essre posto a una determinata distanza dal suolo, etc.
I prodotti alimentari posti in vendita o somministrati, dovranno essere muniti di apposito cartellino degli ingredienti con evidenziati gli eventuali allergeni utilizzati, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 109/92 e dal D.Lgs. 114/2006.
Nell’ipotesi in cui l’Associazione ONLUS dovesse somministrare pasti, dovrà indicare nel menù gli eventuali ingredienti allergenici utilizzati, nel rispetto dell’Ordinanza 29 gennaio 2010 del Ministero della Salute, avente come oggetto “Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione”, con la quale vengono imposti nuovi obblighi ai ristoratori e a tutti coloro che somministrano alimenti.
(Piero Nuciari - www.pieronuciari.it)


2. COOPERATIVE SOCIALI - APPLICAZIONE LIMITATA DELLE AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE ALLE ONLUS

L'Agenzia delle Entrate, con la nota n. 954 del 15 novembre 2011, ha fornito, su richiesta di un’associazione di rappresentanza, alcune precisazioni in materia di cooperative sociali.
Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cooperative sociali possono fruire delle agevolazioni fiscali previste per le ONLUS, fatta eccezione ai fini IRES.
L’Agenzia, inoltre, ha precisato che le cooperative sociali in quanto ONLUS di diritto possono accedere alle agevolazioni previste per queste ultime senza rispettare i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 460/97.
In particolare, le cooperative sociali:
► non sono limitate dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 460/97 in materia di oggetto dell’attività svolta dall’ente (le ONLUS, infatti, acquisiscono tale qualificazione qualora svolgano determinate attività);
► non sono tenute alla comunicazione all’anagrafe delle ONLUS ai sensi dell’articolo 11, secondo cui i soggetti che intraprendono l'esercizio delle attività previste all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio (entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto, invece, per le attività già in corso in tale data). Come noto, l'effettuazione di tale comunicazione è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto.
L’Agenzia, inoltre, chiarisce che gli statuti delle società cooperative non vanno adeguati, né la denominazione va integrata con l'acronimo ONLUS.

Per accedere alle agevolazioni previste dalla legge n. 381/1991, quindi, basta che rispettino i seguenti requisiti:
► rispetto delle le finalità indicate nella legge 381/1991;
► versamento del 3% dell'utile ai Fondi mutualistici;
► introduzione nello statuto delle clausole non lucrative;
► iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative nella sottosezione riservata
.

Alla luce di quanto appena esposto, viene precisato che le cooperative sociali possono scegliere se applicare in alternativa:
► le agevolazioni relative alle ONLUS;
► quelle dettate dalla normativa speciale.

Con la nota in commento, però, l'Agenzia conferma quanto già precisato con la circolare n. 168/1998, secondo cui le agevolazioni previste in via generale per le ONLUS possono essere applicate anche alle cooperative sociali, fatta eccezione ai fini IRES.
Le cooperative sociali, infatti, pur essendo riconducibili alle ONLUS rimangono sempre delle società a carattere commerciale, pertanto, non è applicabile il regime previsto dall’articolo 150 del TUIR secondo cui “per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile”.


3. GENNAIO 2018 - ENTI DEL TERZO SETTORE - Denominazione sociale - Obblighi e deroghe sull’applicabilità dell’art. 12 del D.Lgs. n. 117/2017

Finora, due le massime emanate dalla Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano: entrambe riguardano l’utilizzo della denominazione sociale nel Enti del Terzo Settore, in applicazione del disposto di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 117/2017.

1) Nella massima n. 1, la Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano ha tenuto a precisare che prima dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e sul presupposto dell'iscrizione allo stesso, gli enti che vogliono assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 possono, in sede costitutiva o deliberativa, inserire nella propria denominazione l'indicazione "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS", fermo restando che l'utilizzo di tali locuzioni negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Dunque, nelle more dell'istituzione del Registro e sino all'iscrizione nello stesso, deve ritenersi vietato l'utilizzo dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" ovvero di "parole, locuzioni equivalenti o ingannevoli" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ai sensi del comma 3° dell'art. 12 CdTS (utilizzo sanzionato pesantemente dall’art. 91, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017).
Successivamente all'istituzione del Registro, solo gli enti iscritti nello stesso potranno legittimamente utilizzare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico le locuzioni previste dall'art. 12, comma 1, CdTS.
In tale contesto e ai fini del rispetto del 3° comma dell'art. 12 CdTS, sembra altresì legittimo – secondo il Notariato - che l'organo competente per le modifiche statutarie deleghi al legale rappresentante dell'ente il deposito dello statuto nel testo comprendente l'intera denominazione adottata o aggiornata ai sensi dell'art. 12 CdTS, contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro. Infatti, il delegato non avrà alcun potere discrezionale nell'aggiornamento del testo di statuto, limitandosi ad eseguire una attività meramente materiale in esecuzione di una volontà già espressa dall'ente.

2) Nella massima n. 2, la stessa Commissione precisa che gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CdTS), le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS), gli enti filantropici, le imprese sociali e le cooperative sociali non sono obbligati ad inserire nella propria denominazione le locuzioni previste dall'art. 12 dello stesso CdTS.
Resta peraltro ferma per tutti questi Enti - nel rispetto delle specifiche previsioni vigenti per ciascun tipo - la facoltà di includere nel proprio nome l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".
Lo precisa la Commissione Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 2 del 16 gennaio 2018.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore" o "CdTS"), la denominazione degli Enti del Terzo Settore. In qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".
La disposizione, tuttavia, conosce alcune deroghe, sicché non ogni ente del terzo settore è obbligato a conformare il proprio nome a questo precetto normativo. Innanzitutto, per espressa previsione legislativa (art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, l'obbligo in parola non si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti, di cui all'artt. 4, comma 3.
Inoltre, nonostante la mancanza di un'espressa esclusione, si può ritenere che vi siano altri Enti del Terzo Settore nella cui denominazione non sia necessario inserire l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS". Ci si riferisce a quegli enti per i quali la legge prevede l'obbligo di utilizzare nella denominazione una diversa locuzione, al fine di identificarne immediatamente la natura.
In particolare, partendo dall'esame delle disposizioni speciali previste nel Codice del Terzo Settore, solo per alcuni Enti del Terzo settore, si richiamano:
1) le Organizzazioni di Volontariato, le quali devono includere nella propria denominazione la locuzione "organizzazione di volontariato" ovvero l'acronimo "ODV" (art. 32, comma 3, CdTS);
2) le Associazioni di Promozione Sociale, le quali sono tenute a indicare "associazione di promozione sociale" o "APS" nella propria denominazione (art. 35, comma 5, CdTS);
3) gli Enti Filantropici, i quali hanno l'obbligo di formare la propria denominazione con l'indicazione "ente filantropico" (art. 37 CdTS); non sembra peraltro in questo caso sufficiente integrare la denominazione degli enti filantropici con un acronimo (es. "EF").
Inoltre, con riguardo, invece, alla normativa esterna al Codice del Terzo Settore, si richiamano:
1) le imprese sociali, le quali sono tenute a formare la propria denominazione o ragione sociale con l'indicazione di "impresa sociale"; locuzione che, al pari di altre equivalenti o ingannevoli, non potrà essere usata da soggetti diversi (cfr. art. 6, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112); 2) le cooperative sociali, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale" (art. 1, comma 3, L. 8 novembre 1991, n. 381) e che, unitamente ai loro consorzi, sono imprese sociali di diritto (art. 1, comma 4, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112).

Dopo aver richiamato le varie disposizioni che regolano alcune tipologie di ETS, il Notariato si pone una domanda: l'obbligo di indicare nelle denominazioni le locuzioni e gli acronimi che contraddistinguono gli enti sopra elencati (ad es. "Organizzazione di Volontariato" o "Associazione di Promozione Sociale" ovvero i relativi acronimi) si aggiunge o si sostituisce all'obbligo, per gli stessi enti, di indicare nella propria denominazione la locuzione "Ente del Terzo Settore" o il corrispondente acronimo?
Invero, le norme contenute all'art. 32, comma 3, CdTS e all'art. 35, comma 5, CdTS, all'art. 37 CdTS, e all'art. 6 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 sembrano porsi in rapporto di specialità, e non di eccezionalità, rispetto alla disposizione contenuta nell'art. 12 CdTS, sicché le denominazioni speciali dovrebbero aggiungersi, e non sostituirsi, a quella generale di "Ente del Terzo Settore".
Tuttavia, poiché non pare che possano esistere enti riportanti nella loro denominazione sociale la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o "Associazione di Promozione Sociale", "Ente Filantropico" o, ancora, "Impresa Sociale" e "Cooperativa Sociale", che non siano al contempo anche Enti del Terzo Settore (come disposto al comma 1 dell’art. 4 dello stesso CdTS), deve ritenersi che l'uso delle sole denominazioni particolari richiami necessariamente anche quella generale, la quale pertanto potrà anche non essere utilizzata.
È, quindi, sufficiente per i sopra citati enti, il rispetto della disciplina sulla formazione del nome dettata dalle norme speciali ad essi di volta in volta applicabili.
Più precisamente, tali enti debbono necessariamente indicare nella loro denominazione la locuzione richiesta dalla legge per identificarne il particolare tipo (ad es. "Organizzazione di Volontariato" o "Associazione di Promozione Sociale"), non potendo il relativo obbligo ritenersi adempiuto con la sola indicazione nella denominazione della locuzione "Ente del Terzo Settore" o del relativo acronimo.
La locuzione o l'acronimo potranno tuttavia di certo essere aggiunti alla denominazione speciale (ad es.: "Organizzazione di Volontariato Alfa Ets").
Peraltro, ai sensi dell'art. 12, comma 3, CdTS, tutti gli enti sopra richiamati potranno utilizzare l'indicazione di ente del terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti, anche qualora esse non siano contenute nella denominazione o ragione sociale dell'ente.
Per le stesse ragioni, si deve ritenere che la denominazione di una cooperativa sociale debba comporsi dell'indicazione di "Cooperativa Sociale", ma non necessariamente di quella di "Impresa Sociale" (cfr. art. 1, comma 3, D.Lgs. 8 novembre 1991, n. 381; art. 1, comma 4, e art. 6 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112), nonostante la legge preveda un'espressa esclusione unicamente per gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 6, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112).

. Se vuoi consultare il testo delle due massime, clicca QUI.


4. FEBBRAIO 2018 - COOPERATIVE SOCIALI - Dal Ministero del lavoro chiarimenti in tema di bilancio, attività di interesse generale e obbligo di nomina dei sindaci

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota n. 2491 del 22 febbraio 2017, risponde ad alcuni quesiti in materia di cooperative sociali e loro consorzi, che, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017, hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali, in tema di:
1) obblighi di redazione, di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e di pubblicazione sul proprio sito istituzionale del bilancio sociale;
2) attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali,
3) obbligo di nomina dei sindaci
.

1) Per quanto riguarda gli obblighi di redazione del bilancio sociale, il Ministero evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 "acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali"; ad esse e ai loro consorzi le disposizioni del decreto in parola "si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili" con essa. Pertanto, in linea generale, il Codice del Terzo settore prevede l'applicazione delle disposizioni codicistiche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare (come le cooperative sociali), solo ove non derogate ed in quanto compatibili. Ritiene dunque applicabile a tutte le cooperative sociali l'obbligo di redazione, deposito e pubblicazione del bilancio sociale imposto alla generalità delle imprese sociali e questo obbligo appare in linea con i principi direttivi della riforma del Terzo settore, che pongono in primo piano i canoni della trasparenza e della rendicontazione, a tutela dell’affidamento della generalità dei cittadini.
Tuttavia, fino a quando non saranno emanate le Linee Guida da parte del Ministero del Lavoro, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, previste dal comma 2 dell’art. 9 del citato D.Lgs. n. 112/2017, il Ministero ritiene che “l'adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumano carattere facoltativo, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo regionale, impongono alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale”.

2) Per quanto riguarda il rapporto tra quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017, che individua le attività di interesse generale in cui operano le imprese sociali e la disciplina particolare in materia di cooperative sociali (legge n. 381/1991), il Ministero del Lavoro ritiene che, in ossequio al criterio della prevalenza della disciplina particolare su quella generale, l'ambito delle attività sia quello individuato dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/1991 ovvero:
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate
;
a cui devono essere aggiunte quelle riguardanti:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate
.
Resta beninteso salva ed impregiudicata la possibilità, per le cooperative sociali, di svolgere ulteriori attività di interesse generale, in virtù di espresse previsioni normative contenute nell'ordinamento vigente, quali, ad esempio: all'agricoltura sociale (Legge n. 141/2015) e alla riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 48, D.Lgs. n. 159/2011).

3) Per quanto riguarda, infime, l’obbligo di nomina dei sindaci, il Ministero del Lavoro ritiene che non siano applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all'articolo del 10 del D.Lgs. n. 112/2017, in tema di organi di controllo interno, considerato che la materia trova già una sua specifica trattazione nella disciplina delle cooperative.
Pertanto le norme dettate in materia dal Codice civile agli articoli 2543 e 2477 possono ritenersi prevalenti rispetto alla disciplina generale dettata per le imprese sociali, posto che ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del più volte citato D.Lgs. n. 112/2017 “... Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili...”.
Il testo della nota ministeriale viene riportato nei Riferimenti normativi.


5. FEBBRAIO 2019 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE - Costituzione da parte degli Enti del terzo settore - Approfondimento del CNC

Anche gli enti del Terzo settore (ETS), dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle imprese, possono costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis e seguenti del Codice civile.
E' quanto espressamente previsto dall'art. 10 e dall’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore)
La costituzione di questi patrimoni è il tema di un apposito studio del Notariato, n. 102-2018/I, approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 19 aprile 2018 e pubblicato di recente sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato.

Due sono le norme di riferimento: quella dettata all’art. 10 e quella dettata all’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.
1) La prima ipotesi, contenuta nell’art. 10, in cui vi è un richiamo espresso agli artt. 2447-bis e seguenti del Codice civile, si riferisce – secondo lo studio - alla costituzione di enti qualificabili come del Terzo settore alla duplice condizione che questi siano dotati di personalità giuridica e che siano iscritti nel Registro delle imprese.
Questa previsione, da un lato, porta ad escludere le associazioni non riconosciute, le fondazioni in attesa di riconoscimento e le società di tipo diverso da quello capitalistico o cooperativo, in quanto difetta la personalità giuridica; ma, dall’altro lato, comporta un ampliamento della pletora dei soggetti che vi possono ricorrere, potendovi rientrare non solo le società (Spa, Srl, cooperative) ma anche tutti quegli enti che, dotati di personalità giuridica, esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

L’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese sorge, infatti, al momento in cui si pone in essere un “comportamento imprenditoriale”, sia da parte di una persona fisica (impresa individuale) che da parte di chi utilizzi forme organizzative per lo svolgimento di attività di impresa (società).
Ora, posto che l’obbligo di iscrizione sorge al momento in cui si pone in essere un “comportamento imprenditoriale”, si tratta di verificare se sia o meno sufficiente, al fine di configurare tale obbligo, anche un’attività di carattere solo secondario.
Nell’ambito del Codice del Terzo settore v’è una norma che sembra risolvere, almeno ai fini che qui interessano, la questione.
Il riferimento è all'art. 11, del D.Lgs. n. 117/2017, il quale, dopo aver sancito che gli enti del terzo settore si iscrivono nel registro unico nazionale del terzo settore ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, prevede, al comma 2, che «oltre che nel registro unico nazionale del terzo settore, gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese».
Sembra così possibile riferire il requisito della iscrizione nel rRgistro delle imprese, non già a qualsiasi forma di pubblicità commerciale cui potrebbero esser tenuti gli enti, bensì specificamente al disposto del comma 2, dell'art.11, il quale circoscrive l'obbligo di iscrizione a quegli enti che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.
A fianco di questa fattispecie, v’è poi la previsione specificamente dettata dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017 per le imprese sociali, rispetto alle quali, essendo comunque soddisfatto il requisito dell’iscrizione nel Registro delle imprese, il discrimine è dato solo dalla personalità giuridica.
Per l’impresa sociale è possibile, quindi, accedere all’istituto del patrimonio destinato a condizione che la forma adottata dia personalità giuridica, essendo l’altro presupposto (l’iscrizione nel Registro delle imprese) istituzionalmente collegato alla natura stessa dell’impresa sociale,
Sostanzialmente, dunque, l'ambito di applicazione dei patrimoni destinati ex art. 10 riguarderebbe:
- tutte le società cooperative qualificabili come enti del terzo settore,
- tutti gli enti non societari che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (e pertanto iscritti nel Registro delle imprese) e che abbiano personalità giuridica,
- le imprese sociali dotate di personalità giuridica.

2) La seconda ipotesi, contenuta nell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 (e replicata nella disciplina dell’impresa sociale nell’art. 1 del D.Lgs. n. 112/2017), è invece riferita agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.
L’art. 10 del Codice del Terzo settore non è l'unica norma in cui vi è un riferimento all'istituto dei patrimoni destinati.
L'articolo 4, al comma 3, prevede, infatti, che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e gli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato si applicano le norme del codice del terzo settore limitatamente allo svolgimento di attività di interesse generale come definite dall'articolo 5, a condizione che per lo svolgimento di tali attività:
a) gli enti in questione adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che, ove non diversamente disposto e in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti come stabiliti dei suddetti patti, accordi o intese, recepisca le norme del codice del terzo settore e sia depositato nel registro unico nazionale del terzo settore;
b) sia costituito un patrimonio destinato e siano tenute separatamente le scritture contabili secondo le regole di cui all'articolo 13
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È il caso, dunque, di esaminare separatamente i presupposti applicativi dell'istituto dei patrimoni destinati nell'una e nell'altra ipotesi, per poi verificare se effettivamente per gli enti ecclesiastici e per gli enti di confessioni religiose diverse la disciplina di riferimento possa essere quella degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice civile.
Con riferimento a questi enti – precisa l'autore - non sembrano ricorrere quegli elementi di sistema che permettono l’applicazione dell'istituto del patrimonio destinato di cui all'articolo 2447-bis C.C..
Difatti, anche se il presupposto è che detti enti ecclesiastici siano civilmente riconosciuti, “manca un sistema di pubblicità in grado di garantire adeguatamente la piena opponibilità ai terzi della separazione patrimoniale”.
In detto contesto, risulta maggiormente coerente ragionare in termini di destinazione “ma con caratteristiche diverse da quelle tipiche dei patrimoni destinati di cui al Titolo V, c.c.”.

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6. FEBBRAIO 2019 - L. N. 12/2019 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Misure in materia di Enti del Terzo settore

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, la legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”.
Durante l'iter di conversione, il D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018 ha subito diverse modifiche ed integrazioni rispetto alla versione originaria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018, passando da 12 a 28 articoli.
I commi 8-bis e 8-ter, dell’articolo 1, apportano modifiche alla tassazione degli enti del terzo settore. In particolare, il comma 8-bis, alla lettera b), sostituisce integralmente il comma 52 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e posticipa l'abrogazione della riduzione a metà dell’IRES per alcuni enti del Terzo settore, disposta dalla medesima legge di bilancio 2019 (comma 51) a partire dal 1° gennaio 2019.
Per effetto delle modifiche in esame, il contenuto del comma 52 viene integralmente sostituito: la nuova formulazione posticipa l'abrogazione delle suddette agevolazioni tributarie, che trova applicazione non più dal 1° gennaio 2019, ma a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale, come previsto dal nuovo comma 52-bis.
Il nuovo comma 52-bis stabilisce infatti che, con successivi provvedimenti legislativi dovranno essere individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, garantendo il necessario coordinamento con il Codice del Terzo settore. Di conseguenza, fino a quando non saranno individuate le ulteriori misure di favore nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, il richiamato articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 trova piena applicazione; dunque sino a tale momento permane la riduzione a metà dell’IRES nei confronti degli enumerati enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari.
In ragione del permanere della riduzione IRES per il terzo settore, il comma 8-bis, lettera a), modifica il comma 34 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), introducendo il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l'assunzione di personale.
Con le modifiche in esame si dispone esplicitamente il divieto di cumulo tra la predetta aliquota agevolata al 15 per cento e l’abbattimento a metà dell’IRES (al 12 per cento) disposta per gli enti del Terzo settore individuati dall’articolo 6 del D.P.R. n. 601/1973.
Il comma 8-ter reca la copertura finanziaria delle norme così introdotte, quantificando gli oneri per il bilancio dello Stato in 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

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7. MARZO 2021 - COOPERATIVE SOCIALI - Applicabilità della disciplina delle imprese sociali - Nessun adeguamento di statuto per l’iscrizione nel RUNTS

Nessun adeguamento statutario sarà richiesto alle cooperative sociali, le quali continueranno ad essere iscritte presso l’Albo delle società cooperative gestito dal Ministero dello Sviluppo economico, nella sezione di riferimento, nonché presso la sezione speciale del Registro imprese dedicata alle imprese sociali: difatti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore - CTS), tale iscrizione soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
E’ quanto ribadisce il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota n. 3636 del 15 marzo 2021, emanata in risposta ad un quesito nel quale si chiedeva chiarimenti circa la necessità che le cooperative sociali, per potersi iscrivere al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), istituito ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, debbano modificare il proprio statuto, adeguandolo alle disposizioni dello stesso CTS.
Il Ministero, relativamente all’applicabilità del D.Lgs. n. 112/2017 alle cooperative sociali, conformemente alla qualificazione “ex lege” di impresa sociale loro attribuita, ha fatto riferimento a quanto già espresso nella nota a firma congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, n. 29103 del 31 gennaio 2019, nella quale sono stati approfonditi alcuni aspetti relativi all'applicabilità alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa sociale di cui al Decreto legislativo n. 112/2017.
Ricorda, infatti, il Ministero, che il D.Lgs. n. 112/2017, di revisione dell’impresa sociale, ha introdotto all’art. 1, comma 4, una presunzione normativa disponendo che le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali: la qualificazione “ope legis” comporta che, rispetto ad essi, la normativa di vantaggio posta dal D.Lgs. n. 112/2017 trovi applicazione nel rispetto delle previsioni speciali riguardanti le cooperative sociali e più in generale, le disposizioni in materia di cooperative.
Il medesimo decreto legislativo sopra richiamato fa inoltre salva la prevalente competenza del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli enti cooperativi.
Le cooperative sociali, dunque, trovano riconoscimento e compiuta definizione nella legge n. 381 del 1991, che rispetto ad esse continua ad essere legge speciale e primo riferimento normativo nel sistema delle fonti ad esse riferito.

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8. MARZO 2021 - TERZO SETTORE - Poteri limitati degli uffici regionali sugli adeguamenti statutari

Facendo riscontro ad alcuni quesiti formulati in merito ai limiti del sindacato degli uffici preposti circa gli adeguamenti statutari al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore - CTS) effettuati da enti iscritti ai registri regionali nelle more dell’attivazione del RUNTS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 19 marzo 2021, Prot. 3877, ha in sostanza affrontato la seguente questione: Fin dove può arrivare il potere di verifica degli uffici regionali della regolarità in merito alla costituzione e allo svolgimento delle assemblee previste per gli adeguamenti statutari effettuati dagli enti ai sensi del comma 2 dell’art. 101 del CTS? Possono procedere alla verifica, per esempio, del rispetto dei quorum previsti dallo statuto per la prima e per la seconda convocazione?

La risposta, non del tutto scontata, è la seguente: gli uffici regionali del RUNTS non sono tenuti a verificare né la corretta convocazione, né i quorum con cui le assemblee degli Enti del Terzo settore di diritto hanno già provveduto (o a seguito dell'ultima proroga provvederanno) all'adeguamento necessario per essere iscritti nel RUNTS.
Gli uffici del RUNTS non potranno a maggior ragione estendere il loro sindacato valutativo sull'idoneità dell'organo come costituito ad approvare lo statuto nel testo modificato che viene loro sottoposto dal rappresentante dell'ente, dal notaio, nei casi previsti, o dal rappresentante della rete associativa.
Gli uffici del RUNTS potranno e dovranno verificare i risultati della deliberazione assembleare, concentrando le verifiche sulla conformità finale del testo statutario anche in relazione a quanto previsto nell'art. 47, comma 2, del CTS, che individua l'oggetto della verifica nella “sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta”.
Gli uffici dovranno, in sostanza, incentrare le loro verifiche sulla conformità dei testi dei nuovi statuti al Codice del terzo settore.
Tale orientamento - scrive ancora il Ministero - oltre che affondare le sue radici nel profilo sistemico del Codice, è sorretto altresì dal dato letterale, ove si consideri che né il Codice né il D.M. attuativo del 15 settembre 2020 menzionano le delibere di approvazione degli statuti o delle modifiche statutarie tra i documenti da acquisire (a differenza di quanto richiesto in sede di iscrizione al RUNTS, ove l’articolo 8, comma 5, lettera c) espressamente prevede che l’allegazione alla domanda di iscrizione dell’ultimo o degli ultimi due bilanci consuntivi approvati sia accompagnata dalla presentazione delle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione).
Considerato che le norme (di legge o statutarie) che regolano la possibilità e le modalità per modificare gli statuti sono poste a garanzia dei soci e costituiscono in capo a questi ultimi veri e propri diritti nei confronti degli altri soci e degli organi sociali, la sede opportuna - conclude il Ministero - per la tutela di detti diritti, qualora vengano lesi dalla mancata osservanza delle norme di legge o statutarie, non può che ritenersi quella giurisdizionale civile, che i soci stessi o gli altri organi sociali potranno adire nei casi previsti.

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9. NOVEMBRE 2022 - ENTI DEL TERZO SETTORE - Chiarimenti dal Ministero del lavoro sulla redazione e deposito dei bilanci

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 17146 del 15 novembre 2022, nella quale ha fornito i chiarimenti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo settore (ETS), sia per quelli trasmigrati nel Registro unico (RUNTS) che per quelli che si stanno iscrivendo.

Il Ministero del Lavoro raggruppa i chiarimenti nei cinque punti che sintetizziamo qui di seguito e che sostanzialmente riguardano: il deposito dei bilanci e della relazione dell’organo di controllo / revisore (quando presenti), la raccolta fondi e l’adozione degli schemi di bilancio.

A. Enti che hanno conseguito la qualifica di ETS nel corso del 2022 - Deposito bilanci 2021

In merito all’obbligo di deposito del bilancio 2021 nel Registro Unico (RUNTS), per gli enti che hanno conseguito la qualifica di Enti del Terzo settore (ETS) mediante iscrizione nel RUNTS nel corso del 2022 e costituiti prima del 2022, il Ministero ricorda che non scatta alcun obbligo di deposito del bilancio 2021 se approvato in un momento successivo alla presentazione della domanda di iscrizione.
Non è tuttavia escluso che gli Uffici del RUNTS possano richiedere copia del bilancio nel caso in cui sia necessario verificare il maturarsi di eventuali adempimenti da parte dell’ETS nel corso del 2022.

Un discorso diverso va, invece, fatto per le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le ONLUS iscritte nel RUNTS nel 2022: per questi soggetti è previsto l’obbligo di deposito del bilancio 2021 nei novanta giorni successivi all’iscrizione, utilizzando le funzionalità telematiche del Registro.

B. Deposito delle relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti

Il Ministero chiarisce che, in linea con quanto previsto dall’articolo 2435 del Codice civile per le società lucrative, in allegato al bilancio deve essere depositata nel RUNTS anche la relazione dell’organo di controllo o del revisore contabile.
Si tratta infatti della medesima relazione dell'organo di controllo e del revisore prevista dal Codice civile, integrata per gli Enti del Terzo settore, con i richiami, recati dall'art. 30 del CTS alle specifiche attività ulteriori di cui è incaricato l'organo di controllo.
Anche nel caso degli ETS, le relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, ove nominati, devono essere messa, unitamente ai bilanci, a disposizione dell'organo cui è demandata l'approvazione di questi ultimi e contengono elementi necessari a consentire a quest'ultimo di formulare il proprio giudizio sull'operato dell'organo amministrativo. Costituiscono quindi, sotto il profilo sostanziale, documenti che, concorrono alla formazione della volontà dell’organo competente ad approvare il bilancio. Non possono quindi, pur non essendo parte integrante del bilancio, essere considerati documenti logicamente disgiunti dal bilancio di esercizio approvato, che l'ente abbia facoltà di sottrarre alla pubblicazione, limitando in tal modo la conoscibilità da parte dei terzi della situazione dell'ente, fine ultimo che il deposito al RUNTS intende perseguire.

C. Enti dotati di personalità giuridica con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro

A norma dell'articolo 13 del Codice del Terzo settore, il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro può essere redatto in forma semplificata e cioè nella forma del rendiconto per cassa.
In proposito, viene precisato che quella di redigere il bilancio in forma di rendiconto di cassa, come chiarito anche dal già citato D.M. n. 39/2020, è una facoltà di cui gli amministratori possono ricorrere o alla quale possono rinunciare; nel primo caso, tuttavia ciò non può tradursi in un'attenuazione delle responsabilità connesse al loro ruolo.
Lo stesso dicasi per l'organo di controllo, che ben potrebbe essere presente anche in enti con entrate inferiori ai 220.000 euro (si pensi ad esempio alle fondazioni, per le quali l'organo di controllo è sempre obbligatorio, ai sensi dell’art. 30, comma 1 CTS).
Spetta quindi agli amministratori dell'ente con personalità giuridica ed eventualmente all'organo di controllo ove istituito, la responsabilità di valutare se, in presenza di un patrimonio composto di beni diversi dal denaro (la cui consistenza ed eventuale composizione al momento dell'iscrizione, risulterà dall'atto notarile) l'adozione del rendiconto di cassa soddisfi o meno i criteri di necessaria adeguatezza delle scritture contabili ai fini del monitoraggio del patrimonio: all'esito della valutazione gli stessi potranno in ogni caso optare eventualmente per un bilancio ordinario in termini economico-patrimoniali, dato il carattere facoltativo della previsione di legge, espressa in termini generali.

D. Informazioni sulle raccolte fondi e loro pubblicità attraverso il RUNTS

Alla richiesta di chiarimento sulle modalità di deposito delle informazioni relative alle raccolte fondi (RF) al RUNTS e in particolare sulla inclusione dei relativi rendiconti nel bilancio supplisca al deposito separato delle rendicontazioni, il Ministero ha precisato che è conforme al dettato di cui all’articolo 48, comma 3 del CTS, il deposito del bilancio comprensivo al suo interno anche dei rendiconti delle singole raccolte fondi occasionali, senza pertanto che l’ente debba effettuare un deposito distinto di questi ultimi, “purché, beninteso, tutti gli elementi informativi richiesti dal D.M. n. 107/2022 siano presenti per ciascuna RF occasionale tra la documentazione depositata al RUNTS”.

E. Indicazioni per gli Uffici del RUNTS a seguito del perfezionamento delle trasmigrazioni

All’ultimo punto vengono fornite le prime indicazioni agli uffici del RUNTS con riferimento, in particolare, agli enti che hanno ottenuto l'iscrizione a seguito di trasmigrazione.
A seguito del perfezionamento delle trasmigrazioni, gli enti che hanno ottenuto l'iscrizione a conclusione del procedimento di verifica, stanno procedendo a inserire a sistema – entro il termine di novanta giorni dall’iscrizione - atti e informazioni attraverso le funzionalità loro riservate rendendoli disponibili sul "back office", ovvero sulla parte dell'applicativo riservato agli Uffici del RUNTS.
A tale proposito viene, innanzitutto, precisato che il termine di novanta giorni non deve essere considerato perentorio.
Il Ministero precisa che gli uffici del RUNTS, decorso inutilmente tale lasso temporale, potranno diffidare gli enti risultati inadempienti, secondo quanto già indicato nella ministeriale n. 5941 del 5 aprile 2022, assegnando un termine, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, trascorso il quale, in mancanza di valide giustificazioni, l'ente sarà cancellato dal RUNTS secondo quanto previsto dagli articoli 23, comma 1, lett. e), e 24, comma 6, del D.M. 15 settembre 2020, senza alcuna contestazione o sanzione per il ritardo nel caso le informazioni e i documenti, al momento in cui la posizione dell'ente sarà presa in esame, risulteranno comunque presenti a sistema anche se presentati oltre il termine.

Con riferimento poi ai bilanci depositati dagli enti trasmigrati nella fase di popolamento iniziale del RUNTS, gli Uffici dovranno:
a) verificare primariamente l'avvenuto utilizzo della modulistica di cui al D.M. n. 39/2020, obbligatoria per gli enti qualificati come APS, ODV, ONLUS a partire dall'esercizio 2021;
b) verificare l’eventuale superamento dei limiti dimensionali (220.000,00 euro) di cui all’articolo 13, comma 2 per gli enti che hanno redatto il bilancio in forma semplificata (ovvero rendiconto per cassa);
c) verificare la presenza di apposite disposizioni statutarie che consentano la presenza di entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse, nel caso siano presenti nel bilancio/rendiconto di cassa dati da cui risultino raccolte fondi di natura occasionale, che siano stati resi disponibili i relativi rendiconti.
Considerato che gli schemi di rendicontazione, presenti in allegato alle linee guida emanate ai sensi dell'art. 7 del CTS sono stati approvati con il D.M. 9 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22 luglio 2022, i rendiconti dovranno conformarsi a tale schema solo a partire da quelli depositati unitamente al bilancio di esercizio 2022.

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10. MAGGIO 2023 - ENTI DEL TERZO SETTORE - Modelli standard di statuto per le reti associative iscritte al RUNTS - Online l’Avviso pubblico con le indicazioni per la richiesta di approvazione

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende noto che è stato pubblicato l'Avviso pubblico n. 34/5549 del 2 maggio 2023 con il quale la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese fornisce alle reti associative iscritte nell'apposita sezione del RUNTS le indicazioni per ottenere l'approvazione ministeriale sui modelli di statuto standard da esse predisposti.

L'utilizzo di uno statuto conforme al modello standard approvato può assicurare agli enti aderenti alla rete procedimenti semplificati e più veloci per ottenere l'iscrizione al RUNTS.

Le istanze sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale della rete associativa e corredate del modello standard di statuto da sottoporre all'approvazione ministeriale (in formato word e pdf), devono essere trasmesse - esclusivamente tramite PEC - al seguente indirizzo: dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it.

L'avviso in oggetto specifica che l’articolo 47 del decreto legislativo n. 117 del 2017, ai commi 3 e 4, stabilisce in via ordinaria in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Tale termine, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, può essere ridotto a 30 giorni, qualora lo statuto dell’ente venga redatto in conformità ad un modello standard tipizzato, predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce ed approvato con decreto del Direttore Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; in tale ipotesi l'ufficio del RUNTS procedente è tenuto soltanto a verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

Alla luce della richiamata disposizione, l'avviso in oggetto destinato alle reti associative, fornisce le indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della suddetta approvazione ministeriale e conseguente riduzione dei termini di iscrizione al RUNTS.
Gli enti interessati possono pertanto sottoporre all’approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i modelli standard di statuto, di cui all’articolo 47, comma 5 del Codice del Terzo settore.

Si specifica infine che i modelli standard di statuto, approvati con decreto direttoriale, saranno pubblicati all’interno della sezione “Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese” del sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le finalità di cui al citato articolo 47, comma 5 del Codice.

. Se vuoi maggiori informazioni e vuoi scaricare il modello di istanza per la richiesta di approvazione del modello standard di statuto, clicca QUI



APPROFONDIMENTI

1) Proponiamo una scheda elaborata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana (Servizi al contribuente), nella quale vengono chiariti alcuni punti fondamentali in merito alla comunicazione a acrico delle ONLUS.

. Se vuoi scaricare il testo della scheda, clicca QUI


2) Proponiamo all'attenzione tre studi del CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO:
- il primo dal titolo "Enti non commerciali - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Aspetti ficali" (n. 728-bis/1998 - Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 15 maggio 1998 e dal Consiglio Nazionale del Notariato il 29 maggio 1998);

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- il secondo dal titolo "Enti non commerciali e non profit : aspetti di interesse civilistico alla luce del decreto "onlus" (n. 2086/1999 - Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 19 gennaio 1999).

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- il terzo dal titolo "La trasformazione degli enti no profit" (n. 32-2010/I - Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 15 aprile 2010).

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3) Proponiamo all'attenzione un documento del CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

La Commissione “Rendicontazione economico-finanziaria e gestione delle aziende non profit” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha predisposto un documento dal titolo "Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile".
Il documento fornisce preziose informazioni in merito all’attività di controllo degli enti non profit e illustra le disposizioni che richiedono l’obbligatorietà del controllo e presenta una proposta di richiesta dell’organo di controllo modulata in relazione agli aspetti dimensionali delle organizzazioni in oggetto.
Le indicazioni e le prassi contenute nel presente documento sono rivolte principalmente alle seguenti categorie di destinatari:
a. soggetti incaricati del controllo, i quali possono ottenere indicazioni e sostegno all’adozione delle diverse forme di controllo e indicazioni per l’introduzione di prassi operative standardizzate, coerenti e affidabili;
b. i componenti degli organi di governo e di amministrazione degli Enp che dispongono di indirizzi e soluzioni operative per la definizione del sistema di controlli interni e esterni all’ente;
c. i soggetti a diverso titolo coinvolti nell’attività dell’Enp in quanto portatori di interessi;
d. gli enti pubblici, finanziatori e donatori che possono richiedere agli Enp di dotarsi di strumenti di controllo adeguati alla loro attività ed alle loro dimensioni
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Il documento si divide, poi, in due sezioni:
- attività di vigilanza e,
- revisione contabile.
L’attività di vigilanza analizza più nel dettaglio i contesti del controllo legale e statutario, il controllo sull’attività dell’ente, e il controllo fiscale.
La revisione contabile si occupa dell’analisi delle principali operazioni che dovrebbero essere poste in essere per garantire la coerenza tra la contabilità amministrativa e il rendiconto/bilancio nonché per verificare la veridicità dei prospetti di sintesi.
Il lavoro si completa con una serie di esempi pensati per tutti i professionisti e gli operatori che si trovano ad affrontare una problematica tanto delicata e cruciale per lo sviluppo della società civile, quanto spesso dimenticata dalla legislazione.

. Se vuoi scaricare il documento del CNDCEC, clicca QUI.


4) Proponiamo all'attenzione un documento della FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI - La riforma del Terzo settore: il regime transitorio

La riforma del Terzo settore, avviata con la legge delega del 2016 (legge 6 giugno 2016, n. 106), ha trovato compimento nell’agosto scorso con l’adozione dei relativi decreti attuativi e, per quanto più da vicino ci occupa in questa sede, dei d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (di riforma della disciplina dell’impresa sociale) e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (che contiene il Codice del Terzo settore). La rilevanza della riforma in atto, nonché l’ampiezza dei temi affrontati, ha suggerito l’opportunità di dedicare diversi documenti monotematici di approfondimento dei principali contenuti della medesima.
In questa occasione, si è ritenuto utile intervenire con un approfondimento della disciplina transitoria che interessa i richiamati decreti legislativi n. 112 e 117. Detti decreti attuavi, infatti, sono entrati in vigore rispettivamente il 20 luglio 2017 e il 3 agosto 2017, ma contengono disposizioni con diversa efficacia temporale che hanno suscitato incertezze operative negli esperti del settore.

. Se vuoi scaricare il documento della FNC, clicca QUI.


5) Proponiamo all'attenzione un documento del CNDCEC - Adeguamento delle cooperative sociali e delle imprese sociali alla riforma dell’impresa sociale

E’ stato pubblicato, il 9 febbraio 2019, un documento, messo a punto dal gruppo di lavoro sulle società cooperative, promosso dall’Alleanza delle Cooperative e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), dal titolo “Adeguamento delle cooperative sociali e delle imprese sociali alla riforma dell’impresa sociale”.
Il documento analizza in particolare il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, dedicato alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale che è entrato in vigore il 20 luglio 2017 ed è stato già oggetto, da parte del Governo, di un decreto correttivo il 17 luglio 2018.
Dalla disciplina dell’impresa sociale nessun obbligo di adeguamento degli statuti delle cooperative sociali.
È l’orientamento che emerge dal documento in questione.
Il documento ribadisce che le cooperative sociali acquisiscono lo status senza la necessità di ottemperare ad alcun onere di adeguamento o qualificazione, né dover passare il vaglio di verifiche o controlli preventivi.
Tuttavia, ferma l’inesistenza di obblighi di modifiche statutarie, le cooperative sociali devono comunque verificare quali norme della disciplina generale del Terzo settore e dell’impresa sociale si applicano anche nei loro confronti. In base a queste premesse, il documento passa in rassegna le prescrizioni del D,Lgs. n. 112/2017 che si applicano anche alle cooperative sociali, individuando fra le altre l’art. 7, comma 2, che vieta l’assunzione della presidenza ai rappresentanti di pubbliche amministrazioni ed enti con scopo di lucro e l’art. 9, comma 2, che stabilisce obbligo e disciplina del bilancio sociale.

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6) EROGAZIONI LIBERALI - LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Il sistema tributario italiano prevede numerose agevolazioni fiscali, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, siasotto forma di detrazioni d’imposta che come deduzioni dal reddito imponibile Irpef.
È bene ricordare che la differenza tra detrazioni e deduzioni è di natura sostanziale. Infatti, mentre gli oneri detraibili incidono (in percentuale) direttamente sull’imposta lorda, riducendo di fatto l’imposta dovuta dal contribuente, gli oneri deducibili sono spese che possono essere portate indiminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell’imposta. Pertanto,quest’ultima tipologia di spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina un beneficiopari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente.
Ci sono, poi, alcune agevolazioni fiscali, destinate alle erogazioni liberali effettuate dalle imprese che permettono di ridurre il reddito imponibile IRES.Inoltre per alcune finalità di interesse sociale è possibile destinare una quota dell’Irpef (pari al 5 permille).
Molte delle erogazioni liberali contemplate ai fini delle agevolazioni tributarie hanno come destinatari enti appartenenti al settore del non profit, comunemente detto anche “terzo settore”, definizio-ne derivata dal fatto che esso ha un ruolo distinto ed intermedio sia rispetto ai pubblici servizi che rispetto al mercato. In Italia le istituzioni del terzo settore rappresentano ormai una importante realtà, il numero di organizzazioni, di occupati e di volontari è infatti molto cresciuto nell’ultimo decennio, assumendo una rilevanza economica e sociale non trascurabile.
Negli ultimi anni il legislatore fiscale ha ampliato notevolmente i benefici e le agevolazioni, per questo settore, consapevole dell’importante funzione che esso svolge.
Finalità di questa guida è, pertanto, quella di fare il punto sulle numerose agevolazioni fiscali al fine di permettere, a coloro che effettuano erogazioni liberali, di cogliere le numerose opportunità dirisparmio di imposta previste dal nostro ordinamento.

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7) Proponiamo uno studio del di Pietro Selicato (Professore associato di Diritto tributario Sapienza – Università di Roma) dal titolo "La soggettività tributaria degli enti non profit (dalle ONLUS agli ETS)", pubblicato sulla Rivista "Federalismi.it".

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8) La Commissione studi Terzo settore dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Pescara ha elabortato un opuscolo dal titolo "l Regime Fiscale degli Enti del Terzo Settore". Una delle fondamentali novità introdotte dalla Riforma riguarda il regime fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS), a cui il Codice del Terzo settore dedica gli articoli da 79 a 89.
Va subito detto - si legge nell'introduzione - che, nonostante il nuovo codice sia in vigore dallo scorso 3 agosto, la parte fiscale non è ancora applicabile alle associazioni e agli altri enti del Terzo settore ma lo sarà solamente a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Europea e dopo che verrà reso operativo il Registro Unico nazionale. E' comunque importante oggi cercare di comprendere quali siano i tratti caratteristici del nuovo regime fiscale delineato dalla Riforma.

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9) Segnaliamo, dalla Rivista "Orizzonti del diritto commerciale", un articolo di Massimo Bianca dal titolo "TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE".

Il d.lgs. 117/2017 ha introdotto una riforma organica dell'attività e della struttura degli enti non profit. Nel tentativo di avviare anche la prevista riforma degli enti del Titolo Secondo del Libro Primo del Codice Civile, l'art. 98 del d.lgs. 117/2017 vi ha inserito l'art 42-bis, che ne disciplina la trasformazione, la fusione e la scissione.
Il saggio esamina le predette novità, individuando l'ambito di operatività soggettiva ed oggettiva dell'art. 42-bisc.c., applicabile di default in assenza di una contraria previsione originariamente o successivamente presente nello statuto.
Viene prestata particolare attenzione ai profili procedimentali che, disciplinati per mezzo del rinvio alle disposizioni previste dal Libro Quinto in materia societaria, ne impongono la valutazione della compatibilità con la nuovagovernancedegli enti non profit introdotta dal medesimo decreto legislativo.

SOMMARIO: 1.I principi e gli obiettivi della legge delega. – 2. Operatività soggettiva: le tipologie di enti ammessi alle operazioni straordinarie. – 3. Segue: l’applicabilità agli enti estranei al Terzo Settore. – 4. Operatività oggettiva. – 5. Esclusione statutaria delle operazioni straordinarie. – 6. Il procedimento di trasformazione. – 7. Fusioni e scissioni.

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10) On line un nuovo lavoro del Consiglio Nazionale del Notariato dal titolo "FUSIONE E SCISSIONE DI ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E FONDAZIONI".

“Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni” è il titolo dello Studio n. 77-2020/I, di Federico Magliulo, approvato dalla Commissione Studi d’Impresa del Notariato il 23 aprile 2020.
Con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, emanato in attuazione della delega conferita al Governo con la legge 6 giugno 2016 n. 106, in vigore dal 3 agosto 2017, è stato approvato il Codice del Terzo settore.
In occasione della riforma organica del Terzo settore il legislatore, che pure a tale proposito non è intervenuto direttamente sul Codice civile, ha tuttavia opportunamente provveduto anche ad inserire in quest’ultimo il nuovo art. 42-bis C.C., recante una specifica disciplina della fusione e scissione degli enti del Primo Libro, a prescindere dalla loro qualificabilità in termini di “Enti del Terzo settore”, come definiti dall’art. 4 del D.Lgs. 117/2017.
Secondo il nuovo art. 42-bis C.C., “Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni…..”.
E’ evidente che la nuova diposizione si limita a disciplinare le sole operazioni di fusione e scissione che operino all’interno degli schemi causali propri degli enti del Primo Libro. Tale conclusione risulta evidente dalla circostanza che essa prevede che le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni possono operare “reciproche” fusioni o scissioni.
L’utilizzo di siffatta espressione rende palese che l’art. 42-bis c.c. si riferisce ad operazioni nelle quali sia l’ente o gli enti di partenza che quelli di arrivo sono pur sempre ascrivibili ai tipi delle associazioni riconosciute, delle associazioni non riconosciute e delle fondazioni.
Laddove, invece, l’ente di partenza o quello di arrivo sia rappresentato da un ente societario, deve farsi riferimento, oltre che alle norme della Sezione II e della Sezione III del Capo X del Quinto Libro del Codice Civile, anche alle specifiche disposizioni di cui agli artt. 2500-septiese 2500-octies c.c. in materia di trasformazione eterogenea.
La nuova norma conferma, dunque, innanzitutto l’ammissibilità della fusione e della scissione fra enti del Primo Libro, che nel precedente sistema era stata affermata in via interpretativa, soprattutto con riferimento alla fusione, dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
In secondo luogo la nuova disposizione afferma: - l’applicabilità, nei limiti della compatibilità, delle regole che disciplinano la fusione e la scissione societarie con particolare riferimento alle diverse fasi del relativo procedimento;
- il principio dell’applicazione delle regole di pubblicità proprie del tipo organizzativo coinvolto nell’operazione. Il principio della ammissibilità di operazioni di fusione o di scissione degli enti del Primo Libro pare, peraltro, consentire non solo che all’operazione partecipino enti di tal fatta dello stesso tipo, ma anche che la fusione o la scissione coinvolga enti del Primo Libro di tipo diverso, ancorché quest’ultima possibilità sia stata messa in dubbio da taluni autori (A. Busani, F. Urbani).

Lo studio, oltre soffermarsi sul problema di verificare la sussistenza della compatibilità con riferimento a questioni particolari (quali: la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento; la situazione patrimoniale; il rapporto di cambio ed alla relativa stima; la relazione degli amministratori, ecc.), si sofferma inoltre sui complessi problemi che si pongono in relazione:
- alla fusione o alla scissione di associazione in fondazione, con particolare riferimento ai quorum deliberativi;
- alla fusione o la scissione di fondazione in associazione riconosciuta, con particolare riferimento all’individuazione dei soggetti cui attribuire la qualità di associati all’esito dell’operazione.

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11) On line un nuovo lavoro del Consiglio Nazionale del Notariato dal titolo "ATTO COSTITUTIVO E STATUTO, NUOVO SISTEMA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA E PUBBLICITA’ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE".

E’ stato pubblicato, ldal Consiglio Nazionale del Notariato, lo Studio n. 104/2020/I di Nicola Atlante, Gabriele Sepio, Enrico Maria Sironi (Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa l’11 giugno 2020) dal titolo “Atto costitutivo e statuto, nuovo sistema per il riconoscimento della personalità giuridica e pubblicità degli Enti del Terzo settore”.

Lo studio esamina alcuni aspetti legati all’atto costitutivo, allo statuto, al nuovo sistema per il riconoscimento della personalità giuridica ed alla pubblicità degli Enti del terzo settore (ETS).
Premesse sintetiche considerazioni sistematiche ed introduttive circa i rapporti tra codice del terzo settore e codice civile, si affrontano alcune questioni relative all’atto costitutivo degli ETS, alle sue caratteristiche e differenze rispetto agli enti del libro primo del codice civile ed al suo contenuto minimo.
Si passa quindi ad esaminare il procedimento per l’acquisto della personalità giuridica degli ETS ed il superamento del regime concessorio, nonché il procedimento per l’ottenimento della qualifica di ETS, con una casistica delle possibili situazioni di fatto, ivi compresa l’istituzione della fondazione ETS mediante disposizione testamentaria, fino all’ottenimento della personalità giuridica e alle caratteristiche della personalità giuridica degli ETS.

Alcune apposite sezioni sono poi dedicate ai controlli del notaio, con particolare riferimento:
- al controllo sull’atto costitutivo ed ai casi di insussistenza delle condizioni per la costituzione,
- al rifiuto del notaio e al procedimento ex art.22, comma 3, CTS,
- al controllo di regolarità formale da parte dell’ufficio del RUNTS.
In tale occasione si indagano i requisiti patrimoniali minimi richiesti e il regime delle modifiche statutarie, con riferimento sia alla efficacia che al procedimento.
Particolare attenzione è infine posta:
- al RUNTS: alle sue organizzazione, struttura e contenuto; alle procedure di iscrizione dell’atto costitutivo e delle modifiche statutarie; al silenzio assenso,
- al procedimento per gli ETS privi di personalità giuridica;
- al procedimento per gli ETS con personalità giuridica;
- all’estinzione dell’ente,
- alla devoluzione del patrimonio e alla cancellazione dal RUNTS;
- alla migrazione in altra sezione;
- alla continuazione dell’attività dell’ente e alle conseguenze sulla personalità giuridica;
- alla opponibilità degli atti depositati;
- al “popolamento” del registro e la trasmigrazione nel RUNTS dei registri esistenti ed alla disciplina transitoria.

SOMMARIO:1. Considerazioni sistematiche ed introduttive.2. L’atto costitutivo degli ETS: caratteristiche e differenze rispetto agli enti del libro primo del codice civile. 2.1. Il contenuto dell’atto costitutivo.2.2. Alcune considerazioni di raffronto con il Codice Civile.2.3. Lo statuto degli ETS parte integrante dell’atto costitutivo. Criteri di prevalenza.3. L’acquisto della personalità giuridica degliETS. 3.1. ETS e superamento del regime concessorio della personalità giuridica.3.2. Procedimento per l’ottenimento della personalità giuridica e/o della qualifica di ETS: casistica.3.3. L’istituzione della fondazione ETS mediante disposizione testamentaria e l’ottenimento della personalità giuridica.3.4. Caratteristiche della personalità giuridica degli ETS.4. I controlli del notaio e quelli dell’ufficio del RUNTS. 4.1. Il controllo del notaio sull’atto costitutivo.4.2. Insussistenza delle condizioni per la costituzione, rifiuto del notaio e procedimento ex art.22, comma 3, CTS; il silenzio-rifiuto.4.3. Il controllo di regolarità formale da parte dell’ufficio del RUNTS.5. I requisiti patrimoniali.6. Modifiche statutarie, efficacia e procedimento.7. Il RUNTS: organizzazione, struttura e contenuto. 7.1. Organizzazione e struttura.7.2. Il contenuto del RUNTS.8. Le procedure di iscrizione dell’atto costitutivo e delle modifiche statutarie; il silenzio assenso. 8.1. Il procedimento per gli ETS privi di personalità giuridica.8.2. Il procedimento per gli ETS con personalità giuridica.9. L’estinzione dell’ente, la devoluzione del patrimonio e la cancellazione dal RUNTS. La migrazione inaltra sezione. 9.1 L’estinzione dell’ente e la devoluzione del patrimonio.9.2. La cancellazione dal RUNTS. La continuazione dell’attività dell’ente e le conseguenze sulla personalità giuridica.9.3. La migrazione dell’ente in altra sezione del RUNTS. 10.L’opponibilità degli atti depositati.11. Il “popolamento” del Registro e la trasmigrazione nel RUNTS dei registri esistenti.12. La disciplina transitoria. Cenni.

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12) IL BILANCIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE - Approfondimento dei Commercialisti

La Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) hanno pubblicato un volume (di 136 pagine) dal titolo "IL BILANCIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE – Una prima analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020".
Il legislatore della Riforma ha attribuito al bilancio di esercizio una funzione centrale, affidando allo stesso il compito di individuare i parametri che definiscono lo status di ente del Terzo settore, la sua "commercialità" nonché i vari adempimenti e obblighi amministrativi, comunicativi e gestionali.
Dal punto di vista professionale la predisposizione del bilancio degli enti del Terzo settore richiede una profonda conoscenza della materia per quanto concerne la corretta tecnica contabile e le connesse norme di governance, amministrazione e controllo e fiscalità.
Il volume include un'analisi delle previsioni giuridiche e contabili contenute nel citato CTS e nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39 "Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore", licenziato in data 5 marzo 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 18 aprile 2020.
Nel volume, scaricabile gratuitamente, sono forniti esempi e approfondimenti utili per il professionista e per gli studiosi della materia, in attesa dell'emanazione dei prossimi principi contabili nazionali di settore e dell'approssimarsi dell'applicazione del decreto ministeriale, la cui entrata in vigore è prevista, per gli enti del Terzo settore che hanno coincidenza tra anno solare ed esercizio amministrativo, con il 1° gennaio 2021.
Dopo una prima parte di introduzione, il volume si sviluppa in cinque capitoli:
• Gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli
• Gli schemi di bilancio per gli ETS piccoli
• Dal piano dei conti al bilancio ( e viceversa)
• Deposito e tempistica di approvazione
• Il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo Settore.

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13) LA VERIFICA DEL PATRIMONIO MINIMO - Le massime del Consiglio Notarile di Milano

Il Consiglio notarile di Milano, il 27 ottobre 2020, ha emanato due nuove massime in tema di Terzo settore, con particolare riguardo alla verifica della sussistenza del patrimonio minimo contabile.
La n. 3 riguarda la data di aggiornamento dei documenti contabili esibiti per verifica della sussistenza del patrimonio minimo per gli ETS già dotati di personalità giuridica.
La n. 4 riguarda la verifica delle condizioni di legge, compreso il patrimonio minimo, per l’iscrizione nel RUNTS degli enti con personalità giuridica che abbiano adeguato lo statuto con decisioni assunte prima dell’avvio dell’operatività del RUNTS, o condizionate da eventi successivi.

1) Secondo il notariato, la verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto per gli ETS con personalità giuridica dall’art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017, costituente altresì presupposto per l'iscrizione nel RUNTS degli enti già in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, si reputa legittima se effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali (bilancio, situazione patrimoniale, perizia, etc.), aggiornati ad una data non anteriore a centoventi giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS.

2) L'assunzione della delibera di un'associazione riconosciuta o di una fondazione, che intenda acquisire la qualifica di ETS, portante adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore, se assunta prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS, può contenere delega al Presidente o ad altri componenti dell'organo amministrativo per depositare al notaio la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile, dopo l'avvio del Registro.
Il notaio che riceve in deposito la predetta documentazione contabile/patrimoniale, verifica la sussistenza, oltre che del patrimonio minimo, anche delle altre condizioni previste dalla legge per l'iscrizione al RUNTS e procede all'iscrizione entro i successivi 20 giorni (e ciò sia nel caso in cui lo statuto adeguato abbia già ottenuto l'approvazione dell'Autorità amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, sia se al momento dell'avvio dell'operatività del RUNTS tale approvazione non sia ancora intervenuta).

- Si riporta il testo delle due massime:
. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO - Massime n. 3 e 4 del 27 ottobre 2020 - Sulla verifica della sussistenza del patrimonio minimo.


14) RIFORMA DEL TERZO SETTORE – GLI ELEMENTI PROFESSIONALI E LE CRITICITA’ OPERATIVE RILEVATE DAI COMMERCIALISTI

Il Consiglio (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) pubblicano la terza versione della circolare dedicata alla “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità operative”.
Il documento vuole rappresentare un riferimento tecnico e operativo per gli iscritti all’albo, che devono guidare gli enti non profit nell’attuazione operativa della Riforma del Terzo settore, ma anche per tutti gli operatori del settore coinvolti a vario livello, con l’auspicio di definire prassi condivise capaci di limitare le inevitabili incertezze che si presentano nell’adozione di una normativa per gran parte nuova ed innovativa.
In particolare, la nuova versione della circolare aggiorna le previsioni normative già esistenti tenendo conto delle evoluzioni di prassi e dottrina.
Il testo è integrato con le disposizioni regolamentari degli aspetti tecnici e di attuazione degli strumenti operativi, richiesti dalla normativa.

. Se vuoi saperne di più e scaricare il documento, clicca QUI.



RIFERIMENTI

. Per le linee guida e i DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA, clicca QUI.

. Per le ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, clicca QUI.

. Per la FONDAZIONE ITALIA SOCIALE, clicca QUI.

. Per le ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, clicca QUI.

. Per gli ENTI ASSOCIATIVI – Adempimenti ai fini fiscali – MODELLO EAS, clicca QUI.

. Per il REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - RUNTS, clicca QUI.

. Per il CINQUE PER MILLE dell’IRPEF, clicca QUI.

. Per la PUBBLICAZIONE DEI CONTRIUBUTI RICEVUTI da parte degli Enti del Terzo settore , clicca QUI.

. Per le MISURE A SOSTEGNO DEL MONDO NO-PROFIT, clicca QUI.

. Per i RIFERIMENTI NORMATIVI - Leggi, decreti, circolari, direttive e pareri ministeriali, clicca QUI.

. Per un approfondimento dell’IMPRESA SOCIALE, clicca QUI.

. Per un approfondimento delle SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO, clicca QUI.

. Per un approfondimento delle SOCIETA’ EBENEFIT – Le società con missione sociale, clicca QUI.



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Pubblicato su: 2019-03-07 (1322 letture)

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